IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente
la   revisione   ed   armonizzazione   dell'imposta   comunale  sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  Visto,  in  particolare, l'art. 12 del predetto decreto legislativo
n. 507 del 1993, che reca la tariffa dell'imposta da applicare per la
pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe,
stendardi o qualsiasi altro mezzo;
  Visto  l'art.  37 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993,
il  quale  prevede  che  le  tariffe  in  materia  di  imposta  sulla
pubblicita'  e  di  diritto sulle pubbliche affissioni possono essere
adeguate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta   del  Ministro  delle  finanze,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sul
reddito,  ed in particolare l'art. 12-bis il quale prevede che non si
procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila;
  Considerato  che  l'importo minimo delle attuali tariffe (comuni di
classe  V)  e' fissato in lire sedicimila e che pertanto tale importo
risulta  inferiore  a  quello  per  il  quale  e' possibile procedere
all'iscrizione a ruolo ai sensi della disposizione sopra richiamata;
  Ritenuta  la  necessita'  di adeguare il predetto importo minimo al
fine  di assicurarne l'accertamento e la riscossione anche in caso di
omesso  adempimento  spontaneo,  nonche'  di  rideterminare gli altri
importi  (comuni  di  classe  IV,  III,  II  e  I)  nella proporzione
attualmente prevista;
  Visto  l'art.  11,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come  modificato  dall'art. 30, comma 17,della legge n. 488 del 1999,
in  base al quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I del citato
decreto  legislativo  n. 507 del 1993, possono essere aumentati dagli
enti  locali  fino  ad un massimo del venti per cento a decorrere dal
1o gennaio  1998  e  fino  ad  un  massimo  del cinquanta per cento a
decorrere dal 1o gennaio 2000;
  Visto  il parere favorevole formulato dalla conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' cosi' rideterminata:
  comuni di classe I L. 38.000
  comuni di classe II L. 34.000
  comuni di classe III L. 30.000
  comuni di classe IV L. 26.000
  comuni di classe V L. 22.000